EPR nel settore moda: la vera svolta verso un modello circolare.

Per ora la responsabilità estesa del produttore però rimane ancora solo sulla carta.

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La normativa EPR (extended producer responsability) pone in capo ai produttori la responsabilità, operativa o finanziaria, di tutto il ciclo di vita dei beni messi sul mercato, spingendo ad adottare un approccio attento all’impatto ambientale del prodotto, dalla fase di design e realizzazione, fino allo smaltimento post-consumo.

Già in vigore per alcuni settori come quello dei pneumatici e dei dispositivi elettronici, il d.lgs. 116/2020 ha recepito la direttiva UE 851/2021, introducendo le disposizioni generali a cui dovrebbero attenersi i nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore; tra questi potrebbe annoverarsi anche un regime EPR per il settore tessile.

La disciplina di dettaglio dei diversi settori e categorie di rifiuti è demandata al ministero dell’ambiente e al ministero dello sviluppo economico: in assenza dei decreti attuativi di competenza di tali ministeri, la disciplina non può essere attuata.

In ogni caso, la riforma del testo unico dell’ambiente – avvenuta con il decreto legislativo menzionato – ci permette già di ragionare sul contenuto minimo dell’EPR, tenendo conto che sono criteri previsti in generale per tutte le tipologie di rifiuto.

Intanto, fa ben sperare che l’intento dichiarato dal legislatore sia quello di una disciplina volta a incoraggiare <<lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti>>.

Una normativa che aspira ad essere un tassello fondamentale nella transizione circolare.

Nello specifico, il d.lgs. 116/2020 precisa che per produttore si intende qualsiasi soggetto che a livello professionale sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà essere istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore saranno tenuti ad iscriversi, al fine di assicurare la funzione di vigilanza e controllo dei ministeri competenti.

All’ufficio responsabile del registro, entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti menzionati dovranno inviare una relazione sulla gestione dell’EPR  e sui risultati ottenuti.

In questo quadro, spetterà quindi ai decreti attuativi stabilire:

  • modalità di riutilizzo dei prodotti e modalità di gestione dei rifiuti;
  • obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;
  • definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella filiera;
  • la definizione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, dei relativi obiettivi di gestione.

Il regime EPR dovrà assicurare, inoltre, una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, idonei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla disciplina, nonché meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti.

Per quanto riguarda gli obblighi finanziari, il d.lgs. 116/2020 prevede che i produttori dovranno versare un contributo per coprire i costi della raccolta differenziata e del trasporto, i costi della cernita dei rifiuti e quelli dovuti per le informazioni agli utilizzatori dei prodotti.

Questo sistema  è già applicato da anni in Francia: i produttori e chi immette sul mercato prodotti tessili (ma anche accessori e scarpe) può organizzare da  sé la raccolta post-consumo e adottare sistemi di riuso e riciclo o contribuire finanziariamente organizzazioni accreditate che svolgono tali attività. Al momento in Francia, l’unica organizzazione accreditata in tal senso è Refashion (già EcoTLC) che riceve mandato dal governo ogni sei anni. I risultati sono sorprendenti: nel 2020 ha ricevuto 36 milioni di euro dal contributo delle aziende produttrici e sono stati avviati al riciclo e al riuso circa il 95% dei rifiuti raccolti.

Il virtuoso esempio francese ci mostra il perché questa normativa sia così importante.

Come abbiamo scritto nel nostro precedente articolo, i rifiuti tessili sono raccolti in ingenti quantità (solo in Italia con la raccolta differenziata possono arrivare a circa 800.000 tonnellate annue), sono molto diversificati per materiale, condizioni e qualità e necessitano di attività che li valorizzino prima di essere destinati alle diverse applicazioni circolari (in primis vanno selezionati e preparati eliminando le componenti non tessili).

Allo stato attuale, trattare e preparare al riuso/riciclo i rifiuti tessili è attività molto dispendiosa e non molto profittevole: conviene sempre selezionare solo in base al criterio qualità per destinare gli indumenti a riuso o esportazione.

Quale azienda di raccolta si metterebbe a complicare la propria organizzazione introducendo attività di selezione più accurate, senza la prospettiva di un profitto o perlomeno di una sostenibilità economica?

La risposta è naturalmente “nessuna” ma se arrivassero i contributi finanziari dai produttori grazie all’EPR si renderebbero sostenibili economicamente tali attività di preparazione, necessarie per l’avvio a destinazione circolari. Conseguentemente ci sarebbe uno stimolo per le aziende di raccolta/selezione a intraprendere queste nuove strade, così come è avvenuto in Francia.

L’alternativa è che tali attività siano sostenute dalla spesa pubblica  – come avviene in altri Paesi come la Finlandia – e forse una cosa può non escludere l’altra.

In fondo, i contributi dell’EPR potranno facilmente riversarsi sul prezzo dei prodotti al consumatore, così come avverrebbe se le risorse economiche fossero ricavate dai tributi.

Ci pare più equo però che siano le aziende a rispondere delle esternalità negative dei prodotti che commerciano. Questo le incoraggerebbe a ridurre tali esternalità progettando beni destinati a durare e perdurare in continui cicli di riciclo e riuso.

A fronte del quadro delineato, possiamo capire che non sarà facile implementare la normativa EPR e, tenuto conto che mancano i decreti attuativi e che sarà necessario un coordinamento a livello europeo, ci vorranno anni prima che entri a regime.

La raccolta differenziata dei rifiuti tessili porterà a ben poco – anzi potrà anche peggiorare la situazione – senza una normativa adeguata che preveda incentivi economici e prepari la filiera a gestirli in modo circolare.

In Italia, l’EPR per il settore tessile non è ancora all’orizzonte ma sembra impossibile sostenere le riforme in atto (vedasi la raccolta differenziata e le politiche sui textile hubs) senza una normativa che provi a trovare le risorse economiche per chiudere il cerchio.

Per fortuna, il mondo dell’impresa nel settore della moda è in forte fermento e cavalca l’onda della transizione circolare: speriamo che le profonde competenze  e la visione di tanti imprenditori riesca a spingere anche le riforme sul piano normativo.

Note

Sara Secondo